Risparmio energetico: detrazione 55%
Lo staff dello Studio Riccardo Raimondo è in grado di fornire al cliente (intendendo sia colui che richiedente un’intervento di insuflaggio con cellulosa in fiocchi, sia chiunque abbia effettuato uno degli interventi sopra indicati) un servizio completo di elaborazione ed inoltro della documentazione necessaria per l’ottenimento della detrazione fiscale in oggetto.
Nello specifico ci occupiamo di:
- richiedere al cliente tutta la documentazione necessaria e preliminare per l’elaborazione della pratica
- effettuare eventuali rilievi necessari per l’inquadramento dell’immobile oggetto di detrazione
- produrre l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
- produrre l’attestato di certificazione energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni (Lo Studio Riccardo Raimondo può produrre ACE per le Regioni Piemonte, Liguria e Lombardia)
- elaborare la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F
- trasmettere in via telematica all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori, la documentazione specifica per ogni singolo intervento attuato.
Al cliente verrà prodotta copia originale di tutto quanto redatto unitamente alla ricevuta di invio telematico dei modelli all’ENEA.
NON ESITATE QUINDI A CONTATTARCI!
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PER SAPERNE DI PIU’
La legge finanziaria n° 296/2006 ha introdotto la possibilità di detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute a fronte di interventi di riqualificazione energetica dei fabbricati esistenti. Fino al 31 dicembre 2010 infatti, si può usufruire di un’agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia.
In sintesi, i benefici di cui ci si può avvalere sono:
• detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito;
• esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;
• ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall’anno d’imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l’anno 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali);
• possibilità di utilizzare l’agevolazione anche per l’installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute (lavori eseguiti + prestazioni professionali + iva), da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008, sono stati ben individuati gli interventi per i quali trova applicazione l’agevolazione fiscale.
Si tratta delle seguenti tipologie di interventi:
1) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI Comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.
2 ) INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti,riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K stabiliti da DM
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
3) INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
Per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro
4) INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Normative di riferimento più significative:
Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per il 2007)
Legge n° 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008)
DECRETO 11 marzo 2008 coordinato con Decreto 26 gennaio 2010 __________________________________________________________________________________
PROMEMORIA PER IL CLIENTE RICHIEDENTE LA DETRAZIONE FISCALE DEL 55%
PAGAMENTI: I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
I DOCUMENTI DA CONSERVARE: Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati vale a dire:
1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
2. la ricevuta di invio tramite internet all’ENEA;
3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
